VERBALE DI ACCORDO

per l'agevolazione degli esodi

ai sensi dell'art.59, 3° comma, della legge n.449 dei 27 dicembre 1997

Addì 31 marzo 1998 in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIB/UIL

premesso che

·         la BNL, in relazione alla situazione interna degli organici e alle tendenze generali del mercato, ha da tempo avviato un'attività di riduzione degli organici che, in assenza dei c.d. ammortizzatori sociali, è stata affrontata attraverso lo strumento degli incentivi individuali all'esodo ;

considerato altresì che

·         nel 1997 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il nuovo modello organizzativo della rete italiana che dal gennaio c.a. è in fase di concreta attuazione ;

dato atto che

·         l’art. 59, 3° comma, della legge n.449 del 27 dicembre 1997 prevede nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale in Banche la possibilità di stipulare entro il 31 marzo 1998 accordi sindacali per la gestione degli stessi ;

si conviene quanto segue

1. quanto sopra premesso e considerato fa parte della presente intesa ;

2. a partire dal 1 maggio p.v., nella definizione degli accordi individuali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro l'Azienda riconoscerà una apposita indennità di agevolazione all'esodo ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'art.59 della legge n.449/97, che verrà determinata avendo a riferimento i seguenti parametri :

a) per il personale che abbia già maturato ovvero che maturi entro il corrente anno il diritto a trattamento pensionistico, se appartenente alle quattro Aree professionali, l'importo lordo della indennità di cui all'art. 127 dei C.C.N.L. 19.12.1994 e, se Funzionari, l'importo lordo della indennità di cui all'art.67 dei C.C.N.L. 22.6.1995 ;

b) per il personale appartenente alle quattro Aree professionali e alla categoria Funzionari che entro 48 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro maturi il diritto a trattamento pensionistico A.G.O. di anzianità o di vecchiaia:

·         il valore, al netto del carico fiscale, pari all’importo netto del trattamento pensionistico Inps che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità (o di vecchiaia se conseguibile prima) della A.G.O. per il periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prima "finestra" utile per l'accesso al trattamento A.G.O. ai sensi della vigente normativa;

L'indennità di cui trattasi verrà corrisposta in rate mensili posticipate di uguale valore per tutto il periodo intercorrente tra il mese immediatamente successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e quello nel quale verranno maturati i requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia.

Qualora l'erogazione invece avvenga - su richiesta del lavoratore - in unica soluzione, la misura della indennità sarà pari al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto previsto al primo punto della lettera b);

3. la manifestazione della volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovrà essere formalizzata irrevocabilmente nei termini di cui ad apposito schema da compilare senza omissioni, integrazioni o modifiche ; la data di risoluzione del rapporto di lavoro indicata dal lavoratore nel predetto documento potrà essere posticipata dalla Banca, in relazione a esigenze tecnico organizzative, fino a un massimo di dodici mesi. Resta fermo che la cessazione dal servizio che sarà pattuita non potrà essere differita per qualsivoglia eventuale causa di sospensione legale o contrattuale del rapporto di lavoro ; restano ferme inoltre eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro che dovessero verificarsi anteriormente alla data fissata per la cessazione dal servizio riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo soggettivo ;

4. l'indennità di agevolazione all'esodo di cui al punto 2 lettera b) ha natura personale, non è cedibile nè trasferibile. La cessione o trasferimento a qualunque titolo determina l'automatica cessazione della corresponsione dell’indennità medesima, ferma restando ovviamente la risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso del titolare dell’indennità, la Banca peraltro verserà le residue rate mensili - fino a concorrenza dell'importo corrispondente all’indennità di cui all’art. 131 del C.C.N.L. 19.12.1994 o all’art. 71 dei C.C.N.L. 22.6.1995- direttamente ai destinatari della citata erogazione contrattuale ;

5. l'indennità di agevolazione all'esodo di cui al punto 2 lettera b) non è compatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione della stessa, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio e/o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento, che svolgono attività in concorrenza con la Banca. L’instaurazione dei sopra citati rapporti di lavoro dipendente o autonomo costituisce causa di decadenza dal diritto alla citata indennità, ferma restando ovviamente la risoluzione del rapporto di lavoro;

6. il lavoratore che percepisce l'apposita indennità di agevolazione all'esodo di cui al punto 2 lett.b) si impegna, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, a dare tempestiva comunicazione alla Banca - e, quando funzionante, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito" - dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro o del committente, ai fini di cui al punto 5;

7. qualora dovessero intervenire modifiche in materia previdenziale tali da incidere significativamente sugli equilibri e sui contenuti dei presente accordo le parti si incontreranno per una congiunta valutazione della situazione ;

8. la Banca e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo si incontreranno con cadenza trimestrale, nell'ambito dell'Osservatorio di cui all'accordo aziendale del 28 maggio 1997, per la verifica dei risultati conseguiti dall'applicazione del presente accordo. Resta peraltro ferma, dopo la scadenza della prima verifica trimestrale del 1999 (31.3.1999), la facoltà della Banca di procedere all'attivazione delle procedure contrattuali e di legge per la collocazione in mobilità del personale in esubero, restando comunque concordato fin da ora che, ai fini della individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, verrà adottato, in via prioritaria, il criterio - di cui alla lettera b) del 3° comma dell'art.59 della legge n.- 449/97 - della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'A.G.O.

Letto, confermato e sottoscritto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa

FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UIB/UIL

 

 

 

 

TESTO DELLA LETTERA DELLA BNL, DIREZIONE CENTRALE, IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE IN ESODO VOLONTARIO.

Direzione Personale

e Sviluppo Org.vo Roma 1° aprile 1998

Alle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle

RSA FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UIB/UIL

della B.N.L.

S E D E

Verbale di accordo per l'agevolazione degli esodi - 31 marzo 1998

In relazione alle prospettazioni formulate durante gli incontri per la stipula dell'accordo in oggetto confermiamo che ai titolari della indennità di cui al punto 2 lettera b) dell'accordo medesimo verranno conservate - per il periodo di corresponsione della suddetta indennità - le condizioni applicate al personale in servizio in materia di assistenza sanitaria, prestito e mutuo per acquisto 1° casa.

Analogo criterio vale per le condizioni riservate al personale su operazioni e servizi di banca.

Distinti saluti.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Direzione Centrale